Statuto e regolamento
Statuto Gruppo Storico Incisa 1514
Articolo 1 – Scopo dell’Associazione
E' costituita l'Associazione Culturale non riconosciuta denominata “Gruppo Storico Incisa 1514” con sede in Incisa Scapaccino (AT) in via Umberto I, 8 con durata illimitata.
L’Associazione è un ente no-profit e pone come scopo statutario ed attività istituzionale la riscoperta, la manutenzione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Comune di Incisa Scapaccino e di tutti i territori facenti parte del marchesato di cui era sede. Per perseguire tali scopi l’Associazione potrà porre in essere con mezzi propri o in collaborazione con altri enti pubblici o privati diverse attività quali: attività di “re-inactment”, living history, rievocazioni storiche in generale, la creazione e la gestione di eventi, manifestazioni, rassegne, stages, spettacoli artistici in generale aventi fine di accrescimento turistico e culturale di detto territorio.
L' Associazione ha per fini la crescita sociale ed artistica dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei settori della cultura, delle arti e dello spettacolo nonché la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale e internazionale.
Articolo 2 – Attività dell’Associazione
L'Associazione promuove ed organizza, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci; promuove ed organizza mostre, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, corsi di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.
L'Associazione, per il raggiungimento dei fini statutari potrà svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo, libri, siti internet nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.
Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione.
Articolo 3 – Regime fiscale
L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e/o privati.
E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.
L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1° Gennaio e chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'assemblea indetta per l’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.
Articolo 4 – Attività secondarie
Nell'esclusivo scopo di realizzare i fini istituzionali, l'associazione potrà, in via accessoria, svolgere le seguenti attività:
- prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati;
- partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati;
- organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici a privati;
- sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari.
Articolo 5 - Qualifica di Socio
Caratteristica imprescindibile del socio è la maggiore età.
In caso di richiesta di adesione alla associazione da parte di minori di anni diciotto, quest’ultimi, per partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, devono produrre una dichiarazione di manleva della responsabilità firmata dal genitore che esercita sul minore la patria potestà.
Se il soggetto minore non ha ancora compiuto 14 anni, oltre alla manleva in qualunque caso prescritta, deve essere accompagnato, durante le manifestazioni e gli eventi organizzati, dal genitore che esercita la patria potestà.
Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. I soci avranno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
Articolo 6 – Quota associativa
La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di Euro 10,00 e sarà, in seguito, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
In nessun caso di scioglimento dell’Associazione, ne in caso di morte del socio, recesso, esclusione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
Articolo 7 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per dimissioni o per espulsione.
L’espulsione è disposta ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, senza possibilità di ricorrere avverso tale provvedimento.
Articolo 8 – Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio dell'associazione, indivisibile, sarà costituito da:
- quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;
- dai redditi derivanti dal patrimonio e da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività e manifestazioni culturali, nonché, da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale;
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura.
Articolo 9 – Regolamento Interno
L'Associazione si doterà di opportuno Regolamento Interno per quanto riguarda le modalità associative e per tutti gli aspetti che possano essere rilevanti nelle attività dell’associazione.
Articolo 10 – Adesioni
L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia, potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Sono organi dell’associazione:
- L’Assemblea generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell’Associazione ed il Vicepresidente (il Presidente onorario, se nominato).
Articolo 12 – Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci.
L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione verbale, ovvero mediante affissione all'albo dell'associazione predisposto nella sede sociale o nel municipio del comune ove a sede l’associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonché il Regolamento interno.
All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. Delle deliberazioni viene redatto il Verbale dell’Assemblea dei Soci firmato dal Presidente o in sua vece dal Vice presidente.
All’Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori o esperti delle materie connesse con le finalità o le iniziative dell’associazione.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un Segretario, da un Tesoriere ed un Consigliere eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea dei Soci il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari.
I membri del Consiglio direttivo decadono dal loro incarico a causa di:
- dimissioni;
- voto di sfiducia di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto.
Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale; delibera circa la quota sociale e le modificazioni dello statuto; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.
Il Consiglio Direttivo può eventualmente eleggere un Presidente Onorario e assegnare la qualifica di Soci Onorari o Sostenitori secondo le norme del Regolamento Interno.
Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e saranno disponibili per l’eventuale consultazione da parte dei soci interessati che ne faranno richiesta. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione non sarà considerata come voto negativo, ma verrà , comunque, annotata a verbale; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I membri del primo Consiglio Direttivo hanno la carica, temporalmente illimitata, di soci fondatori e, pertanto, hanno il diritto, e non l’obbligo, di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con conseguente diritto di voto, anche una volta cessato il loro incarico amministrativo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei Soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.
Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali avranno la durata di 3 anni, sono gratuite e saranno rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo continueranno ad espletare la loro attività fino alla loro avvenuta sostituzione.
Articolo 17 – Modifiche allo Statuto
Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione con voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo con relativa accettazione da parte dell’Assemblea dei soci composta da almeno 3/4 degli associati presenti in sede assembleare. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.
Articolo 18 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 dei soci all’interno dell’Assemblea generale dei soci. In caso di scioglimento dell' Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.
Articolo 19 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorta in dipendenza dell’applicazione o interpretazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, sarà rimessa a giudizio di un collegio arbitrale amichevole, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. Si rinvia al Regolamento Interno a riguardo delle procedure di elezione del Collegio Arbitrale.
Norma finale:
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.
Regolamento Gruppo Storico Incisa 1514
Articolo 1 – Scopo dell’Associazione
E' costituita l'Associazione Culturale non riconosciuta denominata “Gruppo Storico Incisa 1514” con sede in Incisa Scapaccino (AT) in via Umberto I, 8 con durata illimitata.
L’Associazione è un ente no-profit e pone come scopo statutario ed attività istituzionale la riscoperta, la manutenzione, la valorizzazione e la divulgazione della storia del Comune di Incisa Scapaccino e di tutti i territori facenti parte del marchesato di cui era sede.
L’Associazione si prefigge, inoltre, l’obbiettivo di potenziare l’afflusso turistico concernente il Comune di Incisa Scapaccino e di valorizzarne i prodotti tipici.
L’Associazione, inoltre, potrà partecipare a manifestazioni organizzate da altri Enti o Associazioni.
All’interno dell’Associazione sono previste varie categorie di soci:
- Socio Fondatore;
- Socio Web-Master;
- Socio Onorario;
- Socio Sostenitore;
- Socio Ordinario;
- Socio Juniores.
Il socio web-master sarà incaricato di creare ed aggiornare periodicamente il sito ufficiale dedicato all’Associazione (www.incisa1514.info).
La qualifica di socio juniores verrà attribuita a tutti i soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e sarà subordinata al pagamento della quota associativa annuale, eccezionalmente corrispondente a 5 euro per l’anno 2008, in seguito verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Inoltre, i soci Juniores dovranno produrre una dichiarazione di manleva della responsabilità firmata dal genitore che esercita la patria potestà.
I soci juniores non hanno diritto di voto nell’assemblea plenaria.
Articolo 3 - Qualifica di Socio
La qualifica di socio verrà acquisita mediante la compilazione di apposita domanda di iscrizione ed il versamento della quota annuale associativa, che per l’anno 2008 è stabilita nell’importo di 10 euro.
Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o respingere detta richiesta di iscrizione.
La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per dimissioni o per espulsione.
L’espulsione è disposta ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, senza possibilità di ricorrere avverso tale provvedimento.
Articolo 4 – Comunicazioni ai soci
Le comunicazioni intercorrenti tra l’Associazione ed i soci aventi ad oggetto bilanci e/o convocazioni assembleari ed altro, potranno avere luogo mediante l’utilizzo di SITO WEB, MAIL, SMS, oltre a quanto già previsto dallo Statuto.
Articolo 5 – Gestione costumi e attrezzature
Un componente del Consiglio Direttivo sarà incaricato di gestire il registro dei costumi e delle attrezzature.
I soci che intendono utilizzare detti beni sono gentilmente pregati di contattare il responsabile indicato in luogo di distribuzione e di attenersi a quanto verrà in tale sede stabilito.
I medesimi sono caldamente invitati a rispettare le scadenze indicate per la restituzione.
Si avvisa che in caso di danneggiamento, anche accidentale, dovrà essere pagata una penale.
Articolo 6 – Gruppi settoriali
Durante la preparazione della rievocazione storica potranno essere creati dei gruppi di lavoro tematico al fine di coordinare al meglio lo svolgimento della stessa.
Nella formazione dei gruppi e nella assegnazione dei ruoli si terrà conto delle aspirazioni e delle capacità personali di ciascun socio.
Articolo 6 – Consiglio Direttivo – Dimissioni e sostituzione temporanea
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio direttivo decadono dal loro incarico a causa di:
- dimissioni;
- voto di sfiducia di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto.
In caso di dimissioni il consigliere uscente provvederà a candidare un nuovo consigliere, che previa accettazione del Consiglio Direttivo, ne espleterà le funzioni come sostituto fino alla scadenza naturale del mandato.
Il sostituto sarà un membro del Consiglio a tutti gli effetti e andrà a colmare il vuoto amministrativo causato dal consigliere dimissionario.
Articolo 7 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorta in dipendenza dell’applicazione o interpretazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, sarà rimessa a giudizio di un collegio arbitrale amichevole, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.
Il collegio sarà composto da tre arbitri individuati nella figura del Presidente e del Vicepresidente e da un socio scelto da colui che ha mosso la controversia nei confronti dell’Associazione.
Incisa Scapaccino 22 Gennaio 2008



